Assicurazione obbligatoria i medici - istituzione fondo di garanzia e requisiti minimi polizza
Un ombrello che garantisca a tutti i professionisti della salute di tutelarsi contro il caro-polizze: è questa la ratio dello schema di Dpr sui criteri minimi e uniformi dei contratti di assicurazione per medici&Co, trasmesso dal ministero della Salute alle Regioni per il via libera definitivo.
Il testo recepisce innanzitutto quanto previsto dalla legge Balduzzi, che all'articolo 3 sanciva l'istituzione di un Fondo nazionale per assicurare i medici, sia dipendenti che convenzionati che liberi professionisti, che non riuscissero a ottenere una polizza. Lo schema di Dpr provvede in questo senso, dando vita al Fondo presso Consap Spa (che ne assume la rappresentanza legale) e affidandone la gestione a un Comitato tecnico (da istituire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) che ha due funzioni principali: deliberare, previa istruttoria, sulle richieste di accesso al Fondo; provvedere alla valutazione del rischio.
Fermo restando l'obbligo di copertura assicurativa per i liberi professionisti, il Dpr fissa due paletti chiari per l'ammissione di tutti gli operatori della salute che ne abbiano necessità al Fondo (che sarà alimentato dagli assicuratori e dagli esercenti): l'impossibilità per l'interessato che richiede la copertura di sostenere i costi di stipula al prezzo richiesto dalla compagnia; il rifiuto (ripetuto tre volte) da parte del mercato assicurativo. A parità di condizioni, l'accesso al Fondo è assicurato con priorità ai professionisti più giovani.
All'articolo 2 dello schema di Dpr, l'elenco delle categorie interessate, a partire da medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, infermiere e veterinario, fino al fisioterapista e ai tecnici delle professioni sanitarie.
A parametrare il "giusto premio" che la compagnia può richiedere al sanitario, è il Comitato integrato, cioè il Comitato del fondo allargato a tre professionisti individuati da Consap Spa tra gli attuari iscritti all'Ordine nazionale di riferimento, a cui è rimessa la determinazione tecnica dei criteri. Una volta entrato in vigore il regolamento, le compagnie avranno 4 mesi di tempo per adeguarsi.
Il massimale minimo della copertura assicurativa dei contratti è fissato in non meno di 1 milione di euro e si prevede che ad ogni scadenza contrattuale sia determinato un aumento o una diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del contratto.
È prevista la possibilità di provvedere alla copertura assicurativa anche tramite convenzioni collettive o polizze collettive tramite le rappresentanze delle professioni sanitarie.
Le assicurazioni possono recedere dal contratto soltanto in caso di condotta colposa reiterata del professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Fonte: Il sole24ore