La responsabilità civile del professionista - l'assicurazione obbligatoria

lunedì, 27 ottobre 2014

Come è noto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012, il professionista iscritto ad un Albo Professionale è tenuto (a far data dal 15.08.2014), a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

Dalla violazione di tale obbligo, (ossia l'omessa stipulazione della polizza), sorge una duplice forma di responsabilità a carico del professionista.

E difatti in primo luogo, il cliente potrà rifiutarsi di conferire l'incarico in caso di mancata esibizione della polizza oppure potrà far valere tale inadempimento al fine di ottenere una riduzione dell'onorario dovuto; in secondo luogo, l'ordine territoriale di appartenenza sarà legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista.


La polizza dovrà coprire i danni eventualmente arrecati al cliente in conseguenza dell'attività professionale svolta, dovuta ad errori, negligenze, omissioni, nonchè derivanti da condotte di natura colposa inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

In particolare, per ciò che rileva ai fini della configurabilità di una responsabilità civile in capo al professionista, sarà necessario valutare la sussistenza di negligenze nell'espletamento dell'incarico, imprudenze, imperizie e inosservanza di leggi e regolamenti.


In linea generale tutti i prodotti offerti dagli istituti assicuratori, sono connotati da alcuni elementi contrattuali comuni, ma è essenziale che la polizza prescelta tenga debitamente ed espressamente conto di tutta l'attività professionale svolta dal contraente; per cui una buona polizza dovrebbe offrire una garanzia per la responsabilità civile per tutte le attività professionali per le quali l'assicurato è abilitato (ad es. un avvocato potrebbe svolgere anche attività di curatore fallimentare o di sindaco di società di capitali).


E' poi necessario valutare la retroattività della polizza per la quale è di fondamentale importanza l'acquisto di una estensione più ampia possibile agli anni di attività pregressa rispetto alla sottoscrizione (si consideri che esistono anche polizze che prevedono la retroattività totale e senza limiti temporali).


Inoltre, sarà opportuno che la polizza preveda una garanzia postuma in caso di cessazione definitiva dell'attività o di morte del professionista.


Da ultimo, non sono da sottovalutare gli eventuali limiti di indennizzo (franchigie e scoperti), unitamente all'ammontare del massimale, al fine di evitare, in caso di sinistro, che il patrimonio personale del professionista si trovi esposto all'aggressione del cliente danneggiato per incapienza della garanzia.


I predetti elementi rappresentano il contenuto minimo di una polizza per la responsabilità civile professionale, ma esistono altresì ulteriori garanzie che di volta in volta, a seconda delle esigenze del professionista e delle dimensioni della sua attività, posso ulteriormente garantire il contraente in caso di errore professionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 27 Ottobre 2014 - Avv. Giovanni Battista Martelli 

 

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Rc professionali al via - Dal 15 agosto diventa obbligatoria

Guida al Lavoro, 28.6.2013 - n. 27 - p. 14, Professionisti iscritti agli albi: assicurazione obbligatoria dal 15 agosto


Consiglio nazionale forense, Circolare 28 giugno 2013, n.14, L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell'Avvocato (art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247)


Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 marzo 2014, n. 5791, IntegraleResponsabilità civile dell'avvocato - Assicurazione - Rischio assicurato - Nozione - Obbligo indennitario dell'assicuratore - Obbligazione di garanzia - Presupposti - Evento futuro ed incerto

Aggiungi al tuo calendario   2014-10-27 2014-10-27 38 La responsabilità civile del professionista - l'assicurazione obbligatoria Come è noto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012, il professionista iscritto ad un Albo Professionale è tenuto (a far data dal 15.08.2014), a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.Dalla violazione di tale obbligo, (ossia l'omessa stipulazione della polizza), sorge una duplice forma di responsabilità a carico del professionista.E difatti in primo luogo, il cliente potrà rifiutarsi di conferire l'incarico in caso di mancata esibizione della polizza oppure potrà far valere tale inadempimento al fine di ottenere una riduzione dell'onorario dovuto; in secondo luogo, l'ordine territoriale di appartenenza sarà legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista.La polizza dovrà coprire i danni eventualmente arrecati al cliente in conseguenza dell'attività professionale svolta, dovuta ad errori, negligenze, omissioni, nonchè derivanti da condotte di natura colposa inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.In particolare, per ciò che rileva ai fini della configurabilità di una responsabilità civile in capo al professionista, sarà necessario valutare la sussistenza di negligenze nell'espletamento dell'incarico, imprudenze, imperizie e inosservanza di leggi e regolamenti.In linea generale tutti i prodotti offerti dagli istituti assicuratori, sono connotati da alcuni elementi contrattuali comuni, ma è essenziale che la polizza prescelta tenga debitamente ed espressamente conto di tutta l'attività professionale svolta dal contraente; per cui una buona polizza dovrebbe offrire una garanzia per la responsabilità civile per tutte le attività professionali per le quali l'assicurato è abilitato (ad es. un avvocato potrebbe svolgere anche attività di curatore fallimentare o di sindaco di società di capitali).E' poi necessario valutare la retroattività della polizza per la quale è di fondamentale importanza l'acquisto di una estensione più ampia possibile agli anni di attività pregressa rispetto alla sottoscrizione (si consideri che esistono anche polizze che prevedono la retroattività totale e senza limiti temporali).Inoltre, sarà opportuno che la polizza preveda una garanzia postuma in caso di cessazione definitiva dell'attività o di morte del professionista.Da ultimo, non sono da sottovalutare gli eventuali limiti di indennizzo (franchigie e scoperti), unitamente all'ammontare del massimale, al fine di evitare, in caso di sinistro, che il patrimonio personale del professionista si trovi esposto all'aggressione del cliente danneggiato per incapienza della garanzia.I predetti elementi rappresentano il contenuto minimo di una polizza per la responsabilità civile professionale, ma esistono altresì ulteriori garanzie che di volta in volta, a seconda delle esigenze del professionista e delle dimensioni della sua attività, posso ulteriormente garantire il contraente in caso di errore professionale.Fonte: Il Sole 24 Ore del 27 Ottobre 2014 - Avv. Giovanni Battista Martelli  Consulta i contenuti di Lex24Rc professionali al via - Dal 15 agosto diventa obbligatoriaGuida al Lavoro, 28.6.2013 - n. 27 - p. 14, Professionisti iscritti agli albi: assicurazione obbligatoria dal 15 agostoConsiglio nazionale forense, Circolare 28 giugno 2013, n.14, L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dell'Avvocato (art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247)Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 marzo 2014, n. 5791, IntegraleResponsabilità civile dell'avvocato - Assicurazione - Rischio assicurato - Nozione - Obbligo indennitario dell'assicuratore - Obbligazione di garanzia - Presupposti - Evento futuro ed incerto Location of the event Esedra Broker info@esedrabroker.it false DD/MM/YYYY
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