Cassa di Assistenza Sanitaria: strumento utile e conveniente per fidelizzare i collaboratori.

martedì, 08 settembre 2015

In Italia lo sviluppo degli “Employee Benefits” ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo, in particolare il ricorso a benefits di assistenza sanitaria è stato favorito dalle normative in ambito fiscale e contributivo.

Le aziende possono infatti beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali e contributive, per realizzare piani di assistenza sanitaria, a favore dei Dirigenti e Dipendenti in senso stretto, ma anche degli Amministratori e dei Collaboratori.

Molte aziende si sono già impegnate, per contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale, ad attuare iniziative simili, con l’obiettivo di fidelizzare e migliorare il rapporto con tutti i gruppi di collaboratori detentori di competenze critiche, o specialistiche. Anche rendendo possibile, ove opportuno, l’adesione degli interessati su base volontaria e con eventuale loro partecipazione al costo.

Per beneficiare delle notevoli agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge, è tuttavia necessario rispettare specifiche modalità e disporre di una Cassa di Assistenza a cui aderire: Esedra collabora con un soggetto che possiede tutte le autorizzazioni necessarie per attuare questi piani di assistenza sanitaria integrativa.

Inoltre, Esedra Broker fornisce la necessaria consulenza specialistica per l’esecuzione delle formalità previste e per la scelta del Programma di Assistenza più rispondente agli specifici obiettivi aziendali, oppure per migliorare le garanzie già esistenti.

  • Trattamento Fiscale e contributivo della Cassa di Assistenza

Riportiamo alcune brevi note che rappresentano una sintesi delle normative fiscali e contributive applicate alle coperture assicurative, realizzate con i vari strumenti.

Considerazioni preliminari: 
a) Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i redditi percepiti da Amministratori, Sindaci o Revisori, Collaborazioni coordinate e continuative, ecc. (vedi art. 50 del TUIR);
b) Per i redditi assimilati, valgono, per la parte che qui ci interessa, le stesse regole sulla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti (art. 52 del TUIR);

Fringe Benefit: rappresentano un beneficio integrativo della retribuzione.
Retribuzione: secondo l’art 51 del TUIR il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro.

Non formano reddito per il dipendente:
- le somme versate dal datore di lavoro per la copertura dei rischi Infortuni professionali;
- i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal dipendente a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo massimo di € 3.615,20 (art.1Finanziaria per 2005).

Con circolare n. 50/E del 12/6/2002, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non formano reddito anche se tali contributi sono versati a favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, sempre a fronte di CCNL, accordo o regolamento.

 

  • Programmi di Assistenza Sanitaria realizzati tramite CASSA

I contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente (o fiscalmente assimilati), alla CASSA per l’assistenza sanitaria non formano quindi reddito.

I presupposti per l’utilizzazione di questo beneficio fiscale sono:
a) la fonte istitutiva (CCNL, accordo o regolamento aziendale), che nel caso di Amministratori dovrebbe essere approvato dall’Assemblea dei Soci, che fissa la loro remunerazione;
b) l’adesione alla Cassa;
c) che lo statuto della Cassa preveda la possibilità di accogliere domande di adesione che riguardino Amministratori e Co.co.co.

I contributi possono essere totalmente o parzialmente a carico dell’azienda, a sua scelta, anche se riguardano familiari non fiscalmente a carico. Il dipendente può dedurre dal suo reddito anche la quota a suo carico, entro i limiti di deducibilità complessiva concessa (€ 3.615,20).

Ai fini contributivi, non è dovuto alcun contributo ordinario, in quanto essendo identica la base imponibile, ai fini fiscali e contributivi, ne consegue che il contributo ordinario, dovuto all’INPS, sarà applicato sull’imponibile al netto dei contributi versati a “Casse”, che non formano reddito.

Per quanto riguarda i dipendenti in senso stretto, l’INPS ha istituito un “contributo di solidarietà” del 10% sui contributi a carico azienda versati a “Casse” (art. 9bis, comma 2, DL 29/3/91, n 103, convertito in legge 1/6/91,n 166). 

Aggiungi al tuo calendario   2015-09-08 2015-09-08 38 Cassa di Assistenza Sanitaria: strumento utile e conveniente per fidelizzare i collaboratori. In Italia lo sviluppo degli “Employee Benefits” ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo, in particolare il ricorso a benefits di assistenza sanitaria è stato favorito dalle normative in ambito fiscale e contributivo.Le aziende possono infatti beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali e contributive, per realizzare piani di assistenza sanitaria, a favore dei Dirigenti e Dipendenti in senso stretto, ma anche degli Amministratori e dei Collaboratori.Molte aziende si sono già impegnate, per contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale, ad attuare iniziative simili, con l’obiettivo di fidelizzare e migliorare il rapporto con tutti i gruppi di collaboratori detentori di competenze critiche, o specialistiche. Anche rendendo possibile, ove opportuno, l’adesione degli interessati su base volontaria e con eventuale loro partecipazione al costo.Per beneficiare delle notevoli agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge, è tuttavia necessario rispettare specifiche modalità e disporre di una Cassa di Assistenza a cui aderire: Esedra collabora con un soggetto che possiede tutte le autorizzazioni necessarie per attuare questi piani di assistenza sanitaria integrativa.Inoltre, Esedra Broker fornisce la necessaria consulenza specialistica per l’esecuzione delle formalità previste e per la scelta del Programma di Assistenza più rispondente agli specifici obiettivi aziendali, oppure per migliorare le garanzie già esistenti.Trattamento Fiscale e contributivo della Cassa di AssistenzaRiportiamo alcune brevi note che rappresentano una sintesi delle normative fiscali e contributive applicate alle coperture assicurative, realizzate con i vari strumenti.Considerazioni preliminari:  a) Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i redditi percepiti da Amministratori, Sindaci o Revisori, Collaborazioni coordinate e continuative, ecc. (vedi art. 50 del TUIR);b) Per i redditi assimilati, valgono, per la parte che qui ci interessa, le stesse regole sulla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti (art. 52 del TUIR);Fringe Benefit: rappresentano un beneficio integrativo della retribuzione.Retribuzione: secondo l’art 51 del TUIR il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro.Non formano reddito per il dipendente:- le somme versate dal datore di lavoro per la copertura dei rischi Infortuni professionali;- i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal dipendente a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo massimo di € 3.615,20 (art.1Finanziaria per 2005).Con circolare n. 50/E del 12/6/2002, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non formano reddito anche se tali contributi sono versati a favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, sempre a fronte di CCNL, accordo o regolamento. Programmi di Assistenza Sanitaria realizzati tramite CASSAI contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente (o fiscalmente assimilati), alla CASSA per l’assistenza sanitaria non formano quindi reddito.I presupposti per l’utilizzazione di questo beneficio fiscale sono:a) la fonte istitutiva (CCNL, accordo o regolamento aziendale), che nel caso di Amministratori dovrebbe essere approvato dall’Assemblea dei Soci, che fissa la loro remunerazione;b) l’adesione alla Cassa;c) che lo statuto della Cassa preveda la possibilità di accogliere domande di adesione che riguardino Amministratori e Co.co.co.I contributi possono essere totalmente o parzialmente a carico dell’azienda, a sua scelta, anche se riguardano familiari non fiscalmente a carico. Il dipendente può dedurre dal suo reddito anche la quota a suo carico, entro i limiti di deducibilità complessiva concessa (€ 3.615,20).Ai fini contributivi, non è dovuto alcun contributo ordinario, in quanto essendo identica la base imponibile, ai fini fiscali e contributivi, ne consegue che il contributo ordinario, dovuto all’INPS, sarà applicato sull’imponibile al netto dei contributi versati a “Casse”, che non formano reddito.Per quanto riguarda i dipendenti in senso stretto, l’INPS ha istituito un “contributo di solidarietà” del 10% sui contributi a carico azienda versati a “Casse” (art. 9bis, comma 2, DL 29/3/91, n 103, convertito in legge 1/6/91,n 166).  Location of the event Esedra Broker info@esedrabroker.it false DD/MM/YYYY
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